I datori di lavoro, sia pubblici che privati, che hanno dai 15 dipendenti in su sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un determinato numero di lavoratori appartenenti alle categorie tutelate nella seguente misura:
– se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
– se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori;
– se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti è sufficiente un lavoratore.
Ricordiamo quali sono, nel dettaglio, i destinatari delle norme sul collocamento obbligatorio:
– le persone in età lavorativa in possesso di riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 45%;
– gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
– i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
– i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
– le persone che percepiscono l’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
– gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.
Per aver diritto alla quota di riserva nelle assunzioni la persona interessata DEVE:
– essere disoccupato;
– possedere, se invalido o disabile, una certificazione (rilasciata da un’apposita commissione ASL) che attesti e descriva le capacità residue al lavoro;
– iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti in materia di collocamento obbligatorio.