Al momento stai visualizzando Esenzione dall’obbligo di reperibilità : ora valido anche per i privati

Esenzione dall’obbligo di reperibilità : ora valido anche per i privati

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti ed Il Ministro della salute Lorenzin, in accordo anche con l’INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri, con il decreto dell’11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” – Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016), hanno apportato modifiche al decreto sulle esclusioni dall’obbligo di reperibilità.
A CHI E’ DESTINATO L’ESONERO? Finora la legge ha tutelato soltanto i lavoratori pubblici (del settore pubblico, di enti locali/comunali, ASL) affetti da alcune specifiche malattie, escludendoli dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Da oggi invece con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, l’INPS ha decretato l’esclusione dall’obbligo anche per i dipendenti del settore privato, che possono non rispettare le fasce di reperibilità dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, mentre sono esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.Inoltre, in allegato alla stessa, sono state create delle linee guidacon la lista completa delle patologie per cui si può ottenere il diritto di essere esonerati dall’obbligo di reperibilità, sempre ovviamente previa esibizione del certificato medico, che valorizzi il riferimento a terapia salvavita e stato di invalidità. Nello specifico l’assenza del lavoratore dinanzi la visita fiscale, può essere giustificata e non comporta nessun tipo di sanzione, nelle seguenti situazioni:
-se risulti affetto da patologie gravi per cui è necessaria una terapia salvavita,vale a dire una terapia assunta in pericolo di vita come la chemioterapia, l’emodialisi o quella utilizzata da persone affette da cancro.
  – se gli è stata riconosciuta un’invalidità permanente pari o superiore al 67%.
– se ha subito un infortunio sul posto di lavoro ( incluso quello in itinere)

– se gli è stata riconosciuta la malattia professionale INAIL o causa di servizio

QUALI SONO LE REGOLE PER I DATORI DI LAVORO? I datori di lavoro, nel caso in cui ci siano dipendenti assenti per malattia e in possesso di certificato medico telematico che attesti l’invalidità o la terapia salvavita, sono tenuti ad escludere la richiesta di visita medica di controllo domiciliare.
QUALI SONO LE REGOLE PER I MEDICI? L’inps ha elaborato delle linee guida allegate alla circolare n.95 del 7 giugno 2016  per aiutare i medici ad individuare le patologie che danno diritto all’esonero dell’obbligo di reperibilità, nella compilazione dei certificati di malattia. Inoltre costituiscono un punto di riferimento per verifiche e controlli da parte dell’Inps.Nel caso infatti di una delle situazioni patologiche previste dalla normativa, i medici  dovranno valorizzarle nel certificato telematico in riferimento a terapia salvavita o invalidità.

Lascia un commento