L’INPS, con Messaggio 21 marzo 2016, n. 1263, ha comunicato gli aggiornamenti sulle procedure di acquisizione dei certificati da parte dei medici certificatori,disponibili sul portale dell’Istituto www.inps.it
Nello specifico le novità riguardano:
INTRODUZIONE CERTIFICATO MEDICO INTEGRATIVO
È stato introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce l’attuale versione del modello D (“certificato di intrasportabilità”).
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Questo nuovo tipo di certificato deve essere utilizzato:
– per richiedere la visita domiciliare;
– per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda collegata ad un certificato introduttivo e prevede la comunicazione solo dei dati circa la diagnosi, le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
INTEGRAZIONE CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO ALL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni:
«Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore»
oppure
«Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita»,
solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia “invalidità civile”.
Se invece il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, didisabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce “Non mi esprimo”.
Nello specifico, la disposizione prevede che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella [NO] non sarà poi possibile, per la Commissione Medico-Legale di prima e di seconda istanza, effettuare la valutazione ai fini dell’eventuale concessione della indennità di accompagnamento,
Inoltre nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di “sordocecità” ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.